GRATUITO PATROCINIO 2021, SALE IL LIMITE DI REDDITO PER L’AMMISSIONE
08 febbraio 2021

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, il Decreto del Ministero della Giustizia del 23 luglio 2020 di adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 del Testo Unico delle disposizioni di Giustizia (D.P.R. n. 115/2002).
Precisamente, il Decreto prevede che, possono essere ammessi al gratuito patrocinio tutti quei soggetti titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione di importo non superiore ad € 11.746,68.
Cos’è il gratuito patrocino a spese dello Stato?
Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato ed i costi relativi alle spese di giustizia che il compenso dell’avvocato stesso sono a carico dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate e, comunque, in presenza di determinati requisiti (ivi compreso quello del reddito). L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.
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