SEPARAZIONE DEI CONIUGI ED ASSEGNAZIONE PARZIALE DELLA CASA FAMILIARE AL CONIUGE NON COLLOCATARIO DEI FIGLI
15 febbraio 2021

Secondo principio ormai consolidato in giurisprudenza, in caso di separazione dei coniugi, l’intera casa familiare viene assegnata dal giudice al genitore collocatario, tenuto conto del prioritario interesse dei figli.
Tuttavia, è possibile che il Giudice possa provvedere all’assegnazione parziale della casa familiare e, quindi, limitatamente ad una sola porzione dell’immobile stesso in favore del genitore non collocatario dei figli, laddove l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile.
Questo è quanto affermato dalla Cassazione Civile, con Ordinanza n. 22266 del 15/10/2020: “…nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile”
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