TURNAZIONE DELLE PULIZIE IN CONDOMINIO: NULLITA' DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE

26 novembre 2020

Con lo scopo di contenere i costi di manutenzione ordinaria, il Condominio delibera, a maggioranza, di eseguire le pulizie delle parti comuni mediante turnazione tra singoli condòmini, con previsione di svolgimento delle pulizie personalmente ovvero mediante ditta di pulizie di fiducia che ciascun condòmino vorrà incaricare a proprie spese.

Il condòmino che ha votato contro alla predetta delibera può essere o meno obbligato dal Condominio ad eseguire le pulizie come decise?

Ebbene, rispondendo a tale quesito, si può affermare che:

LA DELIBERA CHE DECIDE SULLA TURNAZIONE DELLE PULIZIE DELLE PARTI COMUNI E’ NULLA!

A tal proposito, si può richiamare la pronuncia della Cassazione Civile, la quale, con sentenza del  22 novembre 2002, n. 16485, ha affermato che deve ritenersi radicalmente nulla, e quindi impugnabile in qualsiasi momento da chi ne abbia interesse, la delibera assembleare che impone al singolo condomino l’obbligo di pulire le scale in un dato momento, o di provvedervi attraverso un proprio pulitore, poiché la stessa configura una palese violazione dei diritti del singolo condomino.

Insomma, nulla vieta ai condòmini di provvedere loro stessi alle pulizie delle parti comuni purchè a titolo gratuito e senza che tale decisione venga imposta ad altri.

Inoltre, concludendo, nel caso in cui venga affidato, dietro regolare pagamento, l’incarico di pulizie ad una persona, anche uno dei condòmini, ovvero ad una ditta, è bene ricordare che questi soggetti devono presentare i requisiti di cui alla Legge 82/1994.

Infatti, detta legge, all’art. 1, c. 1  stabilisce che: “Le imprese che svolgono attività di pulizia,  di  disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate "imprese di pulizia", sono  iscritte  nel  registro  delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20  settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni,  o  nell'albo  provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della  legge  8  agosto 1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla  presente Legge”.

Ne consegue che, la violazione di detta norma comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni in capo al committente, oltre che la nullità di eventuali contratti di incarico di pulizie, come stabilito dall’art. 6, c. 4 e 5 della richiamata legge.  

 

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